1. Al fine di prevenire delitti contro l'incolumità delle persone, previa apposita autorizzazione del Ministro dell'interno, ai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 può essere consentito l'utilizzo, durante il sevizio, di dispositivi luminosi intermittenti fissi e mobili a bordo dei mezzi di trasporto e di apposite palette segnaletiche.
2. Il Ministero dell'interno stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i colori da utilizzare per i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze dell'ordine.